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"Elezioni trasparenti" - Legge 3/2019

L’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali - l’obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, ...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

21 settembre 2020

notizia

L’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali - l’obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che  si  presentino  alle  elezioni, di  pubblicare  sul  proprio sito internet, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.
L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell’elezione e quindi, per questa consultazione, entro il 6 settembre.
A sua volta il Comune, entro il 7º giorno antecedente la data dell’elezione e quindi, per questa consultazione, entro il 13 settembre, deve pubblicare, all’interno di un’apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum  vitae e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista. 
Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, ogni partito/ movimento/ lista ammesso a partecipare alle elezioni comunali è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.


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